A.N.F.I. LEVERANO - BREVE STORIA

 

La Sezione di Leverano, probabilmente una delle ultime nate (275?) della famiglia ANFI, nell’arco di qualche mese ha raccolto l’adesione di ben 50 soci provenienti da vari comuni del nord ovest della provincia di Lecce (Copertino, Carmiano, Veglie, Porto Cesareo).
La Sezione, intitolata al M.M.A. Cavaliere Ufficiale Pasquale ANDRIANI, intende ispirare ogni sua attività all’indelebile esempio di moralità, laboriosità ed allegria lasciatole dal compianto presidente della sezione leccese.
Postasi sin da subito a disposizione della comunità locale per qualsiasi progetto di valenza sociale e culturale, non disdegna quelle attività nelle quali poter esprimere la vitalità dei propri soci, diffondendo nei comuni in cui opera cordialità e simpatia.

 

ORGANIGRAMMA

PRESIDENTE

Brigadiere capo  (c.a.) Elio cav. LEO

VICE PRESIDENTE

Appuntato UPG (c.a.) Fernando TARANTINO

SEGRETARIO

Angelo PETTOFREZZA

ECONOMO

Brigadiere capo (c.a.) COSIMO PAMPO

                                                                                                   CONSIGLIERI

                                                                                     Mar. "a"(c.a.)   Andrea VERGORI

Brigadiere capo (c.a.) Giuseppe RIZZO 53

Brigadiere capo (c.a.) Putignano Antonio

SINDACI EFFETTIVI

Brigadiere (c.a.) Cosimo PAMPO

App.U.P.G. (c.a.) Antonio LIUZZI

Brigadiere (c.a.) Antonio TARANTINO

                                                                                            SINDACI SUPPLENTI

                                                                                    Appuntato (c.a.) Salvatore GIURI

 

STATUTO A.N.F.I. 


= I N D I C E =
Decreto di approvazione dello Statuto
TITOLO I – GENERALITA’
CAPO I – Disposizioni generali
Art. 1 Natura e sede Pag. 1
Art. 2 Finalità Pag. 1
TITOLO II – SOCI
CAPO I – Categorie di soci. Acquisto e perdita della qualità di socio. Diritti e doveri dei soci
Art. 3 Categorie di soci Pag. 2
Art. 4 Acquisto della qualità di socio Pag. 2
Art. 5 Cause di esclusione della qualità di socio Pag. 3
Art. 6 Doveri e diritti del socio Pag. 3
Art. 7 Perdita e sospensione cautelare della qualità di socio Pag. 4
Art. 8 Rapporti tra i soci Pag. 4
CAPO II – Sanzioni
Art. 9 Provvedimenti sanzionatori Pag. 4
Art. 10 Competenze per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori Pag. 5
Art. 11 Effetto dei provvedimenti sanzionatori Pag. 5
Art. 12 Ricorsi Pag. 6
Art. 13 Sanzioni nei confronti del socio militare in sevizio Pag. 6
TITOLO III – Ordinamento
CAPO I – Generalità
Art. 14 Organizzazione Pag. 6
Art. 15 Compiti della Presidenza Nazionale, del Consigliere Nazionale e della Sezione Pag. 7
Art. 16 Elezione e durata delle cariche sociali Pag. 7
Art. 17 Provvedimenti di anticipata cessazione e decadenza di organi collegiali
e cariche sociali Pag. 8
CAPO II – Norme comuni agli organi sociali
Art. 18 Organi deliberanti dell’Associazione Pag. 9
Art. 19 Convocazioni degli organi collegiali Pag. 9
Art. 20 Deliberazioni degli organi collegiali Pag. 9
Art. 21 Altre forme di deliberazioni Pag. 10
CAPO III – Attribuzioni e compiti
Art. 22 Presidente Nazionale Pag. 10
Art. 23 Vicepresidenti Nazionali Pag. 10
CAPO IV – Consiglio Nazionale e Comitato Esecutivo Nazionale
Art. 24 Compiti del Consiglio Nazionale Pag. 11
Art. 25 Composizione del Consiglio Nazionale Pag. 12
Art. 26 Adunanze ordinarie e straordinarie Pag. 12
Art. 27 Validità delle adunanze Pag. 12
Art. 28 Attribuzioni dei Consiglieri Nazionali Pag. 12
Art. 29 Compiti del Comitato Esecutivo Nazionale Pag. 13
Art. 30 Composizione del Comitato Esecutivo Nazionale Pag. 14
Art. 31 Compiti dei componenti del Comitato Esecutivo Nazionale Pag. 14
CAPO V – Compiti del Segretario Generale, Vicesegretario Generale, Economo e Responsabile
Amministrativo del periodico “Fiamme Gialle”, Centro di Assistenza Legale e Pensionistica
Art. 32 Segretario Generale Pag. 14
Art. 33 Vicesegretario Generale Pag. 15
Art. 34 Economo e Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme Gialle” Pag. 15
Art. 35 Centro di Assistenza Legale e Pensionistica Pag. 15
CAPO VI – Collegio dei Sindaci
Art. 36 Sede e composizione Pag. 16
Art. 37 Compiti Pag. 16
CAPO VII – Collegio dei Probiviri
Art. 38 Sede e composizione Pag. 16
Art. 39 Compiti Pag. 16
CAPO VIII – Sezione
Art. 40 Generalità ed organizzazione Pag. 17
Art. 41 Compiti Pag. 17
Art. 42 Consiglio di Sezione Pag. 18
Art. 43 Comitato Esecutivo di Sezione Pag. 18
Art. 44 Nucleo Pag. 18
Art. 45 Verbali di riunione Pag. 18
Art. 46 Nomina e compiti del Segretario e dell’Economo della Sezione Pag. 19
Art. 47 Collegio dei Sindaci Pag. 19
CAPO IX – Cariche onorarie
Art. 48 Procedimento di nomina Pag. 19
TITOLO IV – Disposizioni finanziarie
CAPO I – Patrimonio
Art. 49 Patrimonio dell’Associazione Pag. 19
CAPO II – Disponibilità finanziarie
Art. 50 Entrate Pag. 20
CAPO III – Esercizio finanziario
Art. 51 Inizio e termine dell’esercizio finanziario Pag. 20
Art. 52 Documenti contabili Pag. 20
TITOLO V – Insegne, tenuta di rappresentanza e periodico
CAPO I – Insegne
Art. 53 Bandiera e Medagliere Pag. 21
CAPO II – Tenuta di rappresentanza
Art. 54 Tenuta di rappresentanza Pag. 22
CAPO III – Periodico dell’Associazione
Art. 55 Periodico “Fiamme Gialle” Pag. 22
TITOLO VI – Elezioni
CAPO I – Generalità
Art. 56 Elezioni delle cariche sociali Pag. 23
Art. 57 Requisiti dei candidati alle cariche sociali Pag. 24
CAPO II – Elezioni degli organi centrali
Art. 58 Inizio della procedura Pag. 24
Art. 59 Candidati Pag. 24
Art. 60 Operazioni preliminari Pag. 24
Art. 61 Numero dei candidati Pag. 25
Art. 62 Iscrizione dei candidati nella scheda di votazione Pag. 25
Art. 63 Formazione della scheda di votazione Pag. 25
Art. 64 Spedizione della scheda di votazione Pag. 25
Art. 65 Elenco dei soci che hanno diritto al voto Pag. 25
Art. 66 Convocazione dei soci Pag. 25
Art. 67 Svolgimento delle elezioni Pag. 26
Art. 68 Operazioni di scrutinio Pag. 26
Art. 69 Trasmissione degli atti Pag. 26
Art. 70 Scrutinio finale in sede centrale Pag. 26
Art. 71 Passaggio dei poteri Pag. 27
CAPO III – Elezioni degli organi periferici
Art. 72 Convocazione dei soci Pag. 27
Art. 73 Candidati e formazione della scheda di votazione Pag. 27
Art. 74 Elezioni, scrutinio, comunicazioni Pag. 28
Art. 75 Proclamazione dei nuovi eletti Pag. 28
TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie
CAPO I – Disposizioni finali
Art. 76 Scioglimento dell’Associazione Pag. 28
Art. 77 Modifiche dello Statuto Pag. 28
CAPO II – Disposizioni transitorie
Art. 78 Deroghe Pag. 28
Art. 79 Entrata in vigore dello Statuto Pag. 28

1
TITOLO I
Generalità
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Natura e sede
1. L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.):
a. è stata costituita con il Congresso di Roma del 16 – 18 gennaio 1927;
b. è stata eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377;
c. è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro;
d. é posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che le attua per
mezzo del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
e. fa parte integrante del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma ed è iscritta
all’Albo delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, tenuto dal Ministero della Difesa, ai sensi
dell’art. 937 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare.
2. L’Associazione ha sede centrale in Roma. L’organizzazione centrale e periferica è stabilita dal Titolo
III.
Art. 2
Finalità
1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a. promuovere e cementare l’unione di tutti i militari in servizio ed in congedo della Guardia di
Finanza, mantenendo vivi, nel culto della memoria delle gloriose tradizioni del Corpo e
dell’A.N.F.I., il sentimento patrio, lo spirito di corpo, lo spirito militare ed il senso dell’onore;
b. conservare e rafforzare i sentimenti di fratellanza e di solidarietà tra i Finanzieri in servizio e quelli
in congedo e tra essi e gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia e rispettive associazioni;
c. promuovere ogni attività per favorire l’accesso dell’Associazione ai vari organismi interassociativi,
costituiti tra le altre associazioni aventi scopi affini;
d. onorare degnamente i Caduti in guerra o per motivi di servizio;
e. partecipare alle manifestazioni di carattere militare e commemorative anche con la componente
del servizio attivo, con le altre Forze Armate e di Polizia e con le altre Associazioni
Combattentistiche e d’Arma;
f. sviluppare ed attuare, per il tramite dei propri rappresentanti, anche attraverso la promozione, a
livello centrale e periferico, di collaterali organizzazioni non lucrative, l’assistenza, sotto ogni
aspetto, dei soci e dei loro familiari, realizzando, nei vari settori d’intervento, una costante azione
di sostegno per il miglioramento della vita dei propri appartenenti;
g. promuovere l’assistenza a favore dei soci in quiescenza in materia pensionistica e giuridica,
avvalendosi del Centro di Assistenza Legale e Pensionistica, nonché di analoghe strutture
territoriali;
h. instaurare i necessari rapporti con tutte le Istituzioni centrali e territoriali per favorire il
conseguimento degli scopi di cui alle precedenti lettere f. e g.;
i. svolgere ogni possibile attività di volontariato per il superamento di difficoltà morali e materiali della
collettività;
l. concorrere alle attività di protezione civile ed assicurare collaborazione alle Istituzioni statuali e/o
territoriali, in aderenza alla specificità delle esperienze acquisite in servizio;
m. prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale, nell’ambito della sicurezza urbana.
A tale attività non concorrono i soci in servizio.
2
TITOLO II
Soci
CAPO I
Categorie di soci. Acquisto e perdita della qualità di socio. Diritti e doveri dei soci
Art. 3
Categorie di soci
1. L’Associazione è composta da soci ordinari, onorari, benemeriti e simpatizzanti.
2. Sono soci ordinari i Finanzieri di ogni grado e gli Allievi degli Istituti di Istruzione della Guardia di
Finanza, in congedo ed in servizio, le vedove, i vedovi e gli orfani maggiorenni dei soci ordinari.
3. Sono nominati soci onorari, con determinazione del Presidente Nazionale:
a. il Comandante Generale, il Comandante in Seconda ed il Capo di Stato Maggiore del Comando
Generale della Guardia di Finanza, all’atto dell’assunzione dei relativi incarichi;
b. i membri del Consiglio Nazionale che abbiano svolto almeno un mandato, alla cessazione della
carica.
4. Possono essere nominati soci onorari, con l’approvazione del Consiglio Nazionale:
a. i Generali di Corpo d’Armata, i Generali di Divisione della Guardia di Finanza, le personalità
pubbliche e gli appartenenti al ministero ecclesiale, di grado eminente, su proposta del Presidente
Nazionale dell’Associazione o di un Consigliere Nazionale;
b. i Generali di Brigata ed i Colonnelli della Guardia di Finanza, in servizio ed in congedo, i Generali
delle altre Forze Armate in servizio nella Guardia di Finanza che abbiano acquisito particolari
riconoscimenti e benemerenze;
c. ogni altro socio iscritto che abbia ottenuto titoli onorifici di rilievo e/o specifici meriti nei confronti
dell’Associazione.
La proposta di nomina, di cui alle lettere b. e c., che può essere formulata da ogni socio, per il tramite
della Sezione, è preventivamente istruita dal Comitato Esecutivo Nazionale.
5. Sono soci benemeriti i Finanzieri di ogni grado e gli Allievi degli Istituti di Istruzione della Guardia di
Finanza, in congedo ed in servizio, nonché gli estranei alla Guardia di Finanza che hanno ben
meritato per concrete opere e servizi resi a favore dell’Associazione. Essi sono nominati dal Comitato
Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale o del Consiglio di Sezione, tramite i
competenti Consiglieri Nazionali.
6. Sono soci simpatizzanti i congiunti maggiorenni dei Finanzieri di ogni grado e degli Allievi degli Istituti
di Istruzione della Guardia di Finanza, in congedo ed in servizio, nonché i militari in congedo delle
Forze Armate e di Polizia e gli estranei alla Guardia di Finanza che, per esimia personalità morale e
civica, godono della stima della cittadinanza. Essi sono nominati, previa valutazione di merito, dai
Consigli di Sezione e non possono superare il 35% dei soci ordinari.
7. Acquisisce la qualifica aggiuntiva di sostenitore, il socio che versa la quota associativa annuale in
misura non inferiore al doppio di quella prevista.
Art. 4
Acquisto della qualità di socio
1. Acquista la qualità di socio ordinario o di socio simpatizzante colui che, in possesso dei requisiti
previsti dallo Statuto e, comunque, non annoverando alcuno dei motivi di esclusione previsti
dall’articolo 5, ne fa domanda su apposito modello, conforme a quello approvato dalla Presidenza
Nazionale dell’Associazione, alla Sezione del Comune di residenza ovvero, in mancanza, alla
Sezione di gradimento, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Sezione e pagamento della
quota associativa. Il trasferimento di Sezione fa salva l’anzianità acquisita.
3
2. Il socio può iscriversi a più Sezioni. In tal caso deve esercitare l’elettorato attivo e passivo soltanto
nella Sezione ricompresa tra quelle di cui al comma 1.
3. L’iscrizione decorre dalla data della domanda, previa deliberazione favorevole del Consiglio di
Sezione.
4. Contro la deliberazione che respinge la domanda di iscrizione è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data della ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato Esecutivo
Nazionale. La decisione del Comitato è inappellabile.
Art. 5
Cause di esclusione della qualità di socio
1. Non può far parte della Associazione chi:
a. ha riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo;
b. è cessato dal servizio dalla Guardia di Finanza per provvedimento autoritativo di espulsione o per
diniego della continuazione del rapporto d’impiego;
c. non ha mantenuto una buona condotta morale o civile o risulti di non essere degno di appartenervi
per qualsiasi motivo;
d. è stato espulso dalle Forze Armate, dai corpi militarmente organizzati o da Istituti di Istruzione
militare o destituito dai pubblici uffici.
Art. 6
Doveri e diritti del socio
1. Il socio ha il dovere di:
a. versare alla Sezione alla quale è iscritto la quota annuale associativa entro la data stabilita dal
Consiglio Nazionale. Qualora nell’ambito di uno stesso nucleo familiare sia iscritto, quale socio, più
di un componente, gli altri versano la metà della quota sociale e non hanno diritto a ricevere il
periodico “Fiamme Gialle”;
b. osservare il contenuto dello Statuto e dei principi ispiratori dell’Associazione;
c. partecipare alla vita e alle attività dell’Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e
materiale;
d. mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, non
leda l’onorabilità ed il prestigio dell’Associazione, degli organi sociali e della Guardia di Finanza e
sia rispettoso verso gli altri soci;
e. informare l’Associazione di qualsiasi fatto, concernente la propria persona, che possa influire sul
rapporto associativo.
2. La mancata osservanza dei doveri sub lettera e. comporta l’avvio di un procedimento per grave
violazione dello Statuto, passibile di radiazione.
3. Il socio ha il diritto di:
a. ricevere la tessera sociale comprovante la sua qualità di socio ed il periodico “Fiamme Gialle”. Il
socio ordinario, nominato socio onorario e/o benemerito, conserva la tessera di socio ordinario;
b. collaborare alla realizzazione degli scopi dell’Associazione;
c. godere dei benefici che l’Associazione realizza a favore dei suoi appartenenti.
4. Per l’elezione alle cariche sociali centrali e periferiche ha diritto all’elettorato attivo e passivo
solamente il socio ordinario ed il socio benemerito, se Finanziere in congedo, iscritto all’Associazione
da almeno un anno alla data in cui sono indette le elezioni. Il Finanziere in servizio, la vedova, il
vedovo e l’orfano maggiorenne iscritti quali soci ordinari, possono votare per le cariche sociali, ma non
sono eleggibili.
5. Il requisito del periodo di iscrizione all’Associazione non è richiesto per ricoprire le cariche sociali della
Sezione di nuova istituzione.
4
6. Il Finanziere in congedo, socio onorario o benemerito dell’Associazione, può esercitare l’elettorato
attivo e passivo dopo un anno dalla nomina, a condizione che corrisponda la quota sociale.
7. Le prestazioni dei soci non sono retribuite; sono però rimborsabili ai singoli soci le spese sostenute e
documentate. Coloro che prestano opera necessaria per il funzionamento degli organi centrali e
periferici possono ottenere un contributo a titolo di rimborso spese nella misura stabilita dai rispettivi
Consigli.
Art. 7
Perdita e sospensione cautelare della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per:
a. dimissioni;
b. mancato pagamento, senza giustificato motivo, della quota associativa entro la data stabilita dal
Consiglio Nazionale;
c. sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti per la qualità di socio di cui all’art. 5, salvo il caso di
condanna non definitiva per delitto non colposo.
2. Il socio non in regola con il versamento della quota annuale, per causa di forza maggiore o per altro
giustificato motivo, ha facoltà di essere riammesso, entro l’anno, dopo il relativo pagamento. Il tardivo
pagamento oltre la fine dell’anno di competenza è considerato come nuova iscrizione.
3. La sospensione cautelare della qualità di socio si applica a seguito di:
a. assunzione della qualità di imputato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per un delitto
non colposo fino alla sentenza passata in giudicato;
b. sospensione dall’impiego o dal servizio.
4. In caso di assoluzione definitiva il socio è reintegrato nell’Associazione.
Art. 8
Rapporti tra i soci
1. Le gerarchie e le precedenze sono stabilite in relazione alla carica e non al grado. Ciò non esime
alcun socio dal dovere di reciproco rispetto nonché dal riguardo dovuto ai soci più anziani o più elevati
in grado ovvero titolari di una carica associativa.
2. La ripetuta violazione dei doveri di cui al comma 1 costituisce comportamento sanzionabile a norma
del capo secondo.
CAPO II
Sanzioni
Art. 9
Provvedimenti sanzionatori
1. I provvedimenti sanzionatori hanno carattere prevalentemente morale. Taluni possono anche incidere
sul diritto a conservare la carica sociale in seno all’A.N.F.I. e la qualità di socio.
2. Nei confronti del socio che compie atti contrari ai propri doveri o alle finalità ovvero ai principi statutari
o che commette violazioni delle norme di comportamento morale e sociale, possono essere adottati i
seguenti provvedimenti, commisurati al tipo della mancanza, alla gravità ed alla reiterazione della
stessa:
a. richiamo: per lieve mancanza o omissione causata da negligenza, non consona ai propri doveri;
b. ammonizione: per comportamenti non conformi alle finalità ed ai principi dell’Associazione, che
turbano la vita sociale;
5
c. sospensione da tre a sei mesi: per condotta contraria o estranea alle finalità statutarie ovvero a
seguito di irrogazione, per non meno di tre volte, delle sanzioni indicate alle lettere a. e b.;
d. radiazione dall’Associazione per:
 condanna definitiva per delitto non colposo;
 comportamenti che hanno dato luogo all’ irrogazione di almeno due sanzioni sub lettera c. o
mancanze di particolare gravità che hanno turbato l’attività e l’andamento sociale
dell’Associazione e/o che hanno suscitato risonanza nell’opinione pubblica, con conseguenti
ripercussioni sull’immagine della Guardia di Finanza e dell’A.N.F.I.
3. Nessun provvedimento sanzionatorio è adottato, salvo casi di urgenza, se prima non sono stati
contestati, per iscritto, i relativi addebiti e non sono state acquisite le relative difese.
4. Il socio, sottoposto a procedimento sanzionatorio, ha facoltà di farsi assistere da altro socio di propria
scelta, previa comunicazione scritta agli organi competenti.
Art. 10
Competenze per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori
1. Il richiamo e l’ammonizione sono irrogati nei confronti del socio, in relazione alla carica sociale rivestita
dall’interessato, dal:
a. Presidente Nazionale per il componente gli organi centrali;
b. Vicepresidente Nazionale competente per il Presidente di Sezione;
c. Presidente di Sezione per il socio iscritto alla Sezione.
2. La perdita della qualità di socio nei casi previsti dall’art. 7 comma 1, lettera c. e la sospensione, di cui
all’art. 7, comma 3, e 9, comma 2, lettera c., sono assunte, per il componente gli organi centrali, dal
Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, con la maggioranza dei due terzi.
3. I provvedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 2 sono assunti dal Comitato Esecutivo
Nazionale nei confronti del socio, su proposta del:
a. Vicepresidente Nazionale competente per il Presidente di Sezione;
b. Presidente di Sezione, sentito il Consiglio di Sezione, per il socio iscritto alla Sezione.
Nei casi urgenti provvede il Presidente Nazionale, con successiva ratifica del Comitato Esecutivo.
4. La radiazione, nei confronti di qualsiasi socio, è decisa dal Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta
del Presidente Nazionale, del Vicepresidente Nazionale competente, del Consigliere Nazionale
competente e del Presidente di Sezione, previa acquisizione del parere del Collegio dei Probiviri. Nei
confronti dei componenti gli organi centrali, il provvedimento è adottato con le modalità di cui al
precedente comma 2.
5. Nel caso in cui la proposta di sospensione o di radiazione riguardi il componente di un organo
collegiale, questi non partecipa alla deliberazione.
6. Tutti gli atti devono essere notificati, entro sessanta giorni, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art. 11
Effetto dei provvedimenti sanzionatori
1. La perdita e la sospensione dalla qualità di socio nonché la radiazione non danno diritto alla
restituzione delle quote sociali versate.
2. Il socio deve restituire la tessera sociale.
6
Art. 12
Ricorsi
1. Il socio, al quale è stato inflitto un provvedimento sanzionatorio, di cui all’art. 10, comma 1, lettere b. e
c., commi 3 e 4, può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso:
a. al Comitato Esecutivo Nazionale per la sanzione di cui all’art. 10, comma 1, lettera b.;
b. al Vicepresidente Nazionale per la sanzione di cui all’art. 10, comma 1, lettera c.;
c. al Consiglio Nazionale per la sanzione di cui all’art. 10, commi 3 e 4.
Le deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale, con l’acquisizione del parere del Collegio dei
Probiviri, sono inappellabili.
2. Il ricorso avverso i provvedimenti di cui all’art. 10, comma 1, lettera a., commi 2 e 4 adottati nei
confronti di un componente un organo centrale, deve essere presentato, entro trenta giorni dalla
notifica, al Collegio dei Probiviri.
3. L’organo o la carica sociale destinatario del ricorso, dopo averne accertato i requisiti di ricevibilità ed
ammissibilità, può disporre nuovi accertamenti qualora ritenuti necessari.
4. Il ricorso non sospende il provvedimento.
Art. 13
Sanzioni nei confronti del socio militare in servizio
1. Le violazioni commesse dal socio, militare in servizio, sono comunicate dalla Presidenza Nazionale ai
superiori diretti della Guardia di Finanza. L’A.N.F.I. valuterà, sulla base delle norme statutarie,
l’opportunità di adottare provvedimenti di cui all’art. 9.
TITOLO III
Ordinamento
CAPO I
Generalità
Art. 14
Organizzazione
1. Sono organi centrali dell’Associazione:
a. la Presidenza Nazionale, che comprende:
- il Presidente Nazionale;
- il Vicepresidente Nazionale Vicario;
- i due Vicepresidenti Nazionali (uno per l’Italia settentrionale ed uno per l’Italia
centro-meridionale), come da ripartizione territoriale stabilita dal Consiglio
Nazionale;
- il Segretario Generale
- il Vicesegretario Generale;
- l’Economo;
- il Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme Gialle”;
- il Centro di Assistenza Legale e Pensionistica;
b. il Consiglio Nazionale;
c. il Comitato Esecutivo Nazionale;
d. il Collegio dei Sindaci;
e. il Collegio dei Probiviri;
f. il Consiglio di Amministrazione del periodico “Fiamme Gialle”.
7
2. La Presidenza Nazionale, per specifiche e comprovate esigenze, con delibera del Consiglio
Nazionale, può avvalersi di personale esterno all’Associazione.
3. La Presidenza Nazionale si avvale, per il coordinamento territoriale, dei Consiglieri Nazionali di
estrazione regionale e, per lo svolgimento di incarichi specifici, dei Consiglieri Nazionali con residenza
a Roma.
4. Il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di
Redazione del periodico “Fiamme Gialle” hanno sede presso la Presidenza Nazionale.
5. Sono organi periferici dell’Associazione:
a. la Sezione, che comprende:
- l’Assemblea:
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di Sezione;
- il Comitato Esecutivo, ove istituito;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Segretario;
- l’Economo;
b. il Nucleo, eventualmente costituito nell’ambito della Sezione.
6. La struttura amministrativa della Sezione è costituita dal Segretario e dall’Economo.
7. Le funzioni amministrative, centrali e periferiche, del Segretario, del Vicesegretario e dell’Economo
possono essere ricoperte da soci non eletti alle cariche sociali.
Art. 15
Compiti della Presidenza Nazionale, del Consigliere Nazionale e della Sezione.
1. Nel perseguire gli scopi statutari, la Presidenza Nazionale, il Consigliere Nazionale e la Sezione,
ciascuno al proprio livello:
a. si inseriscono nel tessuto sociale in cui operano;
b. promuovono iniziative per la solidarietà, l’assistenza in ogni settore e l’associazionismo e
partecipano, nei limiti delle possibilità, ad attività di volontariato, di protezione civile e di sicurezza
urbana;
c. intervengono alle cerimonie ufficiali dei Comandi della Guardia di Finanza e degli Organi
Istituzionali dello Stato dai quali è richiesta la loro presenza ed alle onoranze dei Caduti delle
Forze Armate e di Polizia;
d. concorrono a mantenere viva la memoria storica dei valori acquisiti durante il servizio attivo e delle
attività svolte dall’Associazione;
e. intrattengono rapporti con il competente Comando territoriale della Guardia di Finanza.
Art. 16
Elezione e durata delle cariche sociali
1. La carica sociale ha la durata di cinque anni. Non può essere ricoperta la stessa carica per più di due
mandati consecutivi. Il socio, che ricopre una carica sociale alla data di entrata in vigore del presente
Statuto, può ricandidarsi alla stessa carica per un solo mandato.
2. Il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale Vicario, i Vicepresidenti Nazionali, i Consiglieri
Nazionali, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri sono eletti contemporaneamente. La
cessazione del mandato e lo scioglimento per qualunque motivo del Consiglio Nazionale implica la
decadenza di tutti gli organi centrali di cui all’art. 14.
3. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di Sezione che, per qualsiasi ragione, rimanga
vacante è ricoperta, sino al termine del mandato, dal Vicepresidente Nazionale Vicario e dal
8
Vicepresidente della Sezione, i quali, a loro volta, sono sostituiti dai candidati alla stessa carica che
hanno ricevuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni.
4. Tutte le altre cariche sociali elettive, che per qualsiasi ragione rimangono vacanti, sono ricoperte dal
socio che ha riportato, quale candidato a quella carica, il maggior numero di voti dopo gli eletti. In
assenza si procede a nuove elezioni.
5. Le cariche sociali e gli organi collegiali della Sezione sono eletti contemporaneamente. La cessazione
dal mandato e lo scioglimento per qualunque motivo del Consiglio di Sezione implica la decadenza di
tutte le altre cariche sociali.
Art. 17
Provvedimenti di anticipata cessazione e decadenza di organi collegiali e cariche sociali
1. Nel caso di dimissioni di un organo collegiale, nella totalità o nella maggioranza dei suoi componenti, il
Comitato Esecutivo Nazionale delibera la sospensione e nomina un Commissario per provvedere alla
ordinaria amministrazione ed all’indizione delle elezioni, da effettuare entro un termine di tre mesi
dalla deliberazione.
2. Nel caso sussistano gravi e comprovati motivi, il Consiglio Nazionale può:
a. deliberare la decadenza di un organo collegiale;
b. disporre lo scioglimento di Sezioni o di Consigli;
c. nominare un Commissario con l’incarico di provvedere ad indire nuove elezioni, da effettuare entro
un termine di tre mesi dalla data della deliberazione.
3. Se i casi di cui ai commi 1 e 2 riguardano il Consiglio Nazionale o il Comitato Esecutivo Nazionale,
provvedono rispettivamente l’Autorità Tutoria o il Consiglio Nazionale.
4. L’anticipata cessazione della carica sociale può avvenire per sopravvenuta perdita o per sospensione
cautelare dalla qualità di socio di cui all’art. 7 e per sospensione o radiazione di cui all’art. 9 ovvero per
impedimento, dimissioni o decadenza.
5. Sono cause di impedimento la malattia e l’assenza giustificata che non consentono l’esercizio delle
funzioni per più di sei mesi.
6. I comportamenti e le attività palesemente contrarie ed estranee alle finalità ed ai principi statutari
possono costituire motivo di decadenza dalle cariche sociali rivestite, dopo aver acquisito il parere del
Collegio dei Probiviri.
7. Il Presidente di ciascun organo collegiale decade dall’incarico quando, scaduti trenta giorni dai termini
statutari, omette, senza giustificato motivo, di convocare l’organo che presiede.
8. Il membro di ciascun organo collegiale decade dall’incarico in caso di ingiustificata assenza per
almeno tre adunanze consecutive nel corso di un biennio del mandato.
9. Il componente di un organo sociale, cessato anticipatamente dall’incarico, è sostituito ai sensi dell’art.
16, commi 3 e 4. Non possono subentrare per sostituzione più della metà dei componenti dell’organo
sociale interessato.
10. Il socio che riveste una carica centrale o periferica è dichiarato decaduto con deliberazione del
Consiglio Nazionale, su proposta del:
a. Comitato Esecutivo Nazionale, se trattasi di socio che riveste una carica centrale;
b. Vicepresidente Nazionale competente, se trattasi di Presidente di Sezione o del Consigliere
Nazionale competente, previa deliberazione della metà più uno dei componenti il Consiglio di
Sezione, se trattasi di socio che riveste altra carica periferica.
11. Il provvedimento di decadenza è assunto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del
Consiglio Nazionale o del Comitato Esecutivo Nazionale.
9
CAPO II
Norme comuni agli organi sociali
Art. 18
Organi deliberanti dell’Associazione
1. La potestà deliberante spetta ai soci che la esercitano secondo le modalità e nei tempi fissati dal
presente Statuto. I soci si riuniscono in Assemblea presso le Sezioni di iscrizione:
a. per eleggere i componenti degli organi collegiali in sede centrale ed in sede periferica;
b. quando il Consiglio Nazionale ed i Consigli di Sezione ne ravvisano la necessità;
c. su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
2. Sono delegati ad esercitare la potestà deliberante:
a. il Consiglio Nazionale;
b. il Consiglio di Sezione.
3. Per la realizzazione degli scopi associativi, il Consiglio Nazionale ed il Consiglio di Sezione
deliberano, ciascuno nel proprio ambito, secondo i principi di democrazia, trasparenza e reciproco
rispetto.
4. Al Consiglio Nazionale ed al Consiglio di Sezione rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro
demandate dallo Statuto, gli altri organi dell’Associazione.
Art. 19
Convocazioni degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali centrali e periferici sono convocati dai rispettivi Presidenti, previo avviso, mediante
fax o posta elettronica o documento cartaceo, fatto pervenire ai rispettivi membri almeno dieci giorni
prima della data fissata. L’avviso di convocazione contiene l’ordine del giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza.
2. Qualora, in prima convocazione, non sia presente la maggioranza dei componenti, la riunione è valida,
in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
3. Gli organi collegiali, in difetto di convocazione alle rispettive scadenze e nei casi dagli stessi ritenuti
opportuni, possono chiederne una nuova con lettera firmata da almeno un terzo dei componenti.
Art. 20
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali:
a. sono assunte, ove non sia diversamente previsto, con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l’adunanza;
b. sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che,
successivamente trascritto, si intende tacitamente approvato se non pervengono eccezioni scritte
entro trenta giorni dalla data della sua spedizione ai membri del collegio;
c. impegnano l’Associazione limitatamente al contenuto dei verbali ritualmente approvati. In difetto di
verbalizzazione ciascuno assume le responsabilità personali degli atti compiuti.
2. I membri dell’organo collegiale sono esenti da eventuali responsabilità, relative al contenuto della
delibera, allorché hanno fatto verbalizzare il loro dissenso.
3. Le deliberazioni sono assunte, di regola, a voto palese, salvo che, su istanza di uno dei suoi
componenti, venga richiesto il voto segreto.
4. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale saranno pubblicate sul sito dell’Associazione.
10
Art. 21
Altre forme di deliberazioni
1. Il Comitato Esecutivo Nazionale, per ragioni di urgenza o per altri particolari motivi, ha facoltà di
sentire il Consiglio Nazionale sulle questioni di sua competenza.
2. Nel caso di cui al comma 1, il Comitato Esecutivo Nazionale compila l’ordine del giorno e lo invia ai
componenti del Consiglio Nazionale, che esprimono il loro voto su ciascuna questione.
3. Il Comitato Esecutivo Nazionale riscontra i voti espressi ed, in conformità dell’accertata maggioranza,
adotta le deliberazioni che sono verbalizzate e comunicate ai componenti del Consiglio Nazionale, con
invio del relativo verbale.
4. E’ ammessa la possibilità di effettuare riunioni a mezzo video conferenza, o per mezzo di altri sistemi
tecnologici avanzati.
CAPO III
Attribuzioni e compiti
Art. 22
Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Nazionale e del Comitato
Esecutivo Nazionale.
2. Il Presidente Nazionale è eletto, su base nazionale, tra i soci che si sono candidati per lo specifico
incarico. Egli:
a. rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, curando i contatti con l’Autorità Tutoria, che informa
delle vicende di rilievo, e con le Autorità civili, militari e religiose, nonché con il Consiglio Nazionale
Permanente delle Associazioni d’Arma;
b. ha la firma legale del sodalizio;
c. vigila sull’attività sociale e sulla corretta utilizzazione dei segni distintivi dell’Associazione,
tutelandone l’immagine ed il prestigio;
d. convoca il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo Nazionale, fissando l’ordine del giorno;
e. indice le elezioni generali ed i referendum nazionali;
f. propone all’approvazione del Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale, del
Vicesegretario Generale, dell’ Economo e del Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme
Gialle”, indicando i rispettivi nominativi, scelti tra i soci. Qualora sia scelto per tali incarichi uno dei
Consiglieri Nazionali con residenza a Roma, questi è sostituito con il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti;
g. definisce, con propria determinazione, per quanto non previsto dallo Statuto, l’assetto
organizzativo della Presidenza Nazionale;
h. emana le disposizioni di carattere generale, che ritiene necessarie, per la corretta applicazione
delle norme dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, nonché per l’operatività
dell’Associazione;
i. ha facoltà di conferire incarichi o deleghe ai Vicepresidenti o ai componenti il Consiglio Nazionale;
l. può irrogare o proporre sanzioni per il personale in congedo della Presidenza Nazionale;
m. ha la facoltà di effettuare visite e controlli agli organi dell’Associazione, nonché di attribuire
funzioni ispettive, per l’esame di situazioni particolari, ai Vicepresidenti Nazionali o ai Consiglieri
Nazionali di estrazione regionale.
Art. 23
Vicepresidenti Nazionali
1. Il Vicepresidente Nazionale Vicario è eletto, su base nazionale, tra i soci che si siano candidati per lo
specifico incarico. Egli:
a. è membro del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
11
b. collabora con il Presidente Nazionale e può ricevere deleghe specifiche o incarichi di
rappresentanza, a livello nazionale e locale, nonché di effettuare visite e controlli agli organi
dell’Associazione;
c. partecipa con il Presidente Nazionale e lo sostituisce, in caso di assenza, alle più importanti
manifestazioni associative;
d. subentra nella carica di Presidente Nazionale ai sensi dell’articolo 16.
2. I due Vicepresidenti Nazionali, con residenza nelle aree geografiche di rispettiva competenza, sono
eletti tra i soci che si sono candidati per lo specifico incarico dagli iscritti nelle Sezioni delle Regioni di
pertinenza. Essi:
a. sono membri del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
b. collaborano con il Presidente Nazionale, dal quale possono ricevere deleghe specifiche o incarichi
di rappresentanza, a livello nazionale e locale, nonché di effettuare visite e controlli agli organi
dell’Associazione nell’ambito del loro mandato;
c. svolgono, d’intesa con il Presidente Nazionale, ogni attività ed assumono le opportune iniziative,
nell’ambito di competenza, per il perseguimento dei fini associativi;
d. partecipano alle più importanti manifestazioni a livello nazionale e locale ed all’organizzazione
delle stesse allorché si svolgano nell’area di competenza;
e. vengono informati dai Consiglieri Nazionali di estrazione regionale di ogni situazione di rilievo;
f. provvedono a quanto previsto dagli artt. 10, 12 e 17, comma 10, lettera b..
CAPO IV
Consiglio Nazionale e Comitato Esecutivo Nazionale
Art. 24
Compiti del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale esprime la volontà dell’Associazione ed è il supremo organo regolatore della
sua attività sul piano nazionale. Si riunisce nella sede centrale dell’Associazione o, se necessario,
anche in altra sede, previa comunicazione ai suoi componenti.
2. Il Consiglio Nazionale:
a. cura il perseguimento degli scopi dell’Associazione;
b. sovrintende all’andamento generale dell’Associazione;
c. stabilisce il programma nazionale di massima ed i criteri ai quali deve uniformarsi l’attività del
Comitato Esecutivo Nazionale;
d. esamina ed approva la previsione annuale delle entrate e delle uscite, il consuntivo annuale delle
entrate e delle uscite ed il rendiconto economico-patrimoniale;
e. determina, per gravi motivi, lo scioglimento di organi collegiali o la loro decadenza;
f. nomina il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale, l’Economo della Presidenza Nazionale
ed il Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme Gialle”, su proposta del Presidente
Nazionale, tra i soci;
g. nomina, nei casi previsti, un Commissario con l’incarico di indire nuove elezioni entro il termine di
tre mesi, decorrenti dalla data della deliberazione, con le stesse funzioni del Consiglio di Sezione;
h. fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 6, dichiara, su proposta dei due terzi dei propri
componenti, la decadenza del Presidente, dei Vicepresidenti Nazionali, dei Consiglieri Nazionali e,
su proposta del Presidente, quella del Segretario Generale e del Vicesegretario Generale;
i. propone modifiche allo Statuto dell’Associazione;
l. fissa l’entità della quota associativa minima, comprensiva della parte destinata alla Presidenza
Nazionale, a titolo di contributo spese, per l’assolvimento, a livello centrale, dei fini istituzionali;
m. determina la somma che la Presidenza Nazionale devolve, annualmente, al periodico “Fiamme
Gialle”, a titolo di contributo spese per la sua pubblicazione e spedizione;
n. provvede alla nomina delle cariche sociali onorarie di competenza;
o. determina la ripartizione territoriale per i due Vicepresidenti Nazionali ed il numero dei Consiglieri
Nazionali di estrazione regionale di cui all’art. 14;
p. stabilisce la turnazione dei Consiglieri Nazionali di estrazione regionale che partecipano al
Comitato Esecutivo.
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3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettere e., f. e g. sono adottati dal Consiglio Nazionale a
maggioranza del cinquanta per cento più uno dei suoi componenti, aventi diritto al voto. Quelli di cui
alla lettera h. sono adottati a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, aventi diritto al
voto.
4. Per i provvedimenti diversi da quelli di cui al comma 3, il Consiglio Nazionale delibera ai sensi dell’art.
20, comma 1.
Art. 25
Composizione del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale è composto:
a. dal Presidente Nazionale;
b. dal Vicepresidente Nazionale Vicario;
c. dai due Vicepresidenti Nazionali;
d. dal Segretario Generale e dal Vicesegretario Generale, nominati dal Consiglio Nazionale, senza
diritto di voto, se non Consiglieri Nazionali;
e. dai Consiglieri Nazionali di estrazione regionale, di massima uno per ciascuna Regione o gruppo
di Regioni, secondo le determinazioni del Consiglio Nazionale;
f. da tre Consiglieri Nazionali, aventi residenza a Roma, eletti su base nazionale.
Art. 26
Adunanze ordinarie e straordinarie
1. Le adunanze ordinarie del Consiglio Nazionale avvengono, di massima, una volta ogni semestre. Le
adunanze straordinarie hanno luogo quando sono ritenute necessarie dal Presidente Nazionale o, in
caso di richiesta con specificazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti del
Consiglio Nazionale, aventi diritto al voto.
2. Le adunanze sono indette dal Presidente Nazionale e la data e l’ordine del giorno sono resi noti
almeno dieci giorni prima della data stabilita.
3. I componenti del Consiglio Nazionale, aventi diritto di voto, possono richiedere l’inserimento nell’ordine
del giorno di problematiche d’interesse generale, facendo pervenire, in tempo utile, specifica proposta,
corredata da annessa relazione illustrativa.
Art. 27
Validità delle adunanze
1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessaria la presenza di almeno la metà dei
componenti aventi diritto al voto più uno.
Art. 28
Attribuzioni dei Consiglieri Nazionali
1. I Consiglieri Nazionali di estrazione regionale, eletti su base regionale, hanno funzioni di promozione,
coordinamento, assistenza e pubbliche relazioni, nell’ambito dell’area di rispettiva competenza, per il
perseguimento degli scopi associativi. Per tale attività possono avvalersi della struttura delle Sezioni di
competenza. A tal fine, essi:
a. fanno parte del Consiglio Nazionale e partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale
secondo la turnazione stabilita dal Consiglio Nazionale;
b. convocano le riunioni dei Presidenti delle Sezioni almeno una volta l’anno ed ogni qual volta si
renda indispensabile. Le convocazioni sono sospese a decorrere dall’inizio della procedura per
l’elezione degli organi centrali fino alla proclamazione degli eletti;
c. forniscono assistenza, consulenza e supporto alla organizzazione, allo sviluppo ed al
potenziamento delle Sezioni e vigilano sull’osservanza dello Statuto e dei fini dell’Associazione;
d. mantengono relazioni con i competenti Comandi territoriali della Guardia di Finanza, con le
Autorità militari e civili e con le altre Associazioni d’Arma;
13
e. eseguono, per incarico del Presidente Nazionale o del competente Vicepresidente Nazionale
ovvero d’iniziativa, motivati controlli ed inchieste;
f. hanno facoltà di visitare le Sezioni di competenza e partecipare ai Consigli di Sezione;
g. vengono informati dai Presidenti di Sezione sui programmi, sulle iniziative e sulle attività delle
Sezioni e provvedono al loro coordinamento allorché hanno rilevanza o interessano più province;
h. prendono parte alle più importanti manifestazioni che interessano l’Associazione nella rispettiva
area territoriale;
i. ricevono, per conoscenza, copia dei verbali e dei rendiconti delle Sezioni di competenza;
l. informano il Presidente Nazionale ed il Vicepresidente Nazionale competente di ogni situazione di
rilievo.
2. I Consiglieri Nazionali di cui al comma 1 assumono la denominazione di Consigliere Nazionale per
la/le Regione/i di competenza.
3. I tre Consiglieri Nazionali, di cui all’art. 25, lettera f.:
a. fanno parte del Consiglio Nazionale e partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo;
b. svolgono incarichi specifici, in aderenza alle linee programmatiche, alle deliberazioni assunte dal
Consiglio Nazionale o su mandato del Presidente Nazionale.
Art. 29
Compiti del Comitato Esecutivo Nazionale
1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è diretta emanazione del Consiglio Nazionale e costituisce l’organo di
gestione ordinaria dell’Associazione.
2. Si riunisce, di massima, una volta al mese nella sede dell’Associazione in Roma e, se necessario,
anche in altra sede, previa comunicazione ai suoi componenti.
3. Il Comitato Esecutivo Nazionale:
a. promuove le iniziative e le attività per la realizzazione dei fini statutari;
b. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
c. vigila sulla vita dell’Associazione, in tutte le sue manifestazioni, riferendo al Consiglio Nazionale
ogni situazione meritevole di attenzione;
d. adotta i provvedimenti sanzionatori di sua competenza ed istruisce quelli demandati al Consiglio
Nazionale;
e. predispone il programma annuale di massima delle attività dell’Associazione, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Nazionale;
f. approva il rendiconto, di norma mensile, delle entrate e delle uscite;
g. definisce la previsione annuale delle entrate e delle uscite, il consuntivo annuale delle entrate e
delle uscite nonché il rendiconto economico-patrimoniale della Presidenza Nazionale, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;
h. amministra il patrimonio sociale, promuovendo le necessarie deliberazioni da parte del Consiglio
Nazionale per le spese di straordinaria amministrazione;
i. istruisce le trattazioni per la nomina dei soci onorari, sulla base delle proposte pervenute, che
dovranno essere approvate dal Consiglio Nazionale;
l. controlla gli atti e la corrispondenza di sua competenza proveniente dalle Sezioni, accertandone la
piena conformità alle disposizioni ed alla normativa dell’Associazione;
m. delibera la nomina a socio benemerito ed a Presidente Onorario di Sezione;
n. assume, in caso di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, con
l’obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio Nazionale;
o. esamina ed approva le proposte, motivate dagli organi sociali, di sovvenzioni e di sussidi alle
Sezioni ed ai soci che si trovino in particolari condizioni di bisogno, considerando, ove possibile, i
criteri adottati dai Comandi della Guardia di Finanza;
p. dichiara nulli i verbali delle elezioni tenute presso le Sezioni e quelli delle riunioni dei Consigli di
Sezione e dei Comitati eventualmente costituiti, qualora contengano deliberazioni non conformi
alle norme statutarie o alle finalità dell’Associazione. Tali provvedimenti sono soggetti a ratifica del
Consiglio Nazionale.
14
Art. 30
Composizione del Comitato Esecutivo Nazionale
1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto:
a. dal Presidente Nazionale;
b. dal Vicepresidente Nazionale Vicario che, in assenza del Presidente, lo presiede;
c. dai due Vicepresidenti Nazionali;
d. dal Segretario Generale, che svolge le funzioni di Segretario del Comitato e dal Vicesegretario
Generale, senza diritto di voto, se non Consiglieri Nazionali;
e. da tre Consiglieri Nazionali di estrazione regionale, che partecipano alle riunioni con rotazione
periodica stabilita dal Consiglio Nazionale, nonché da tre Consiglieri Nazionali aventi residenza a
Roma;
2. Alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale può essere convocato dal Presidente il competente
Consigliere Nazionale di estrazione regionale, per essere sentito su questioni di interesse della/e
Regione/i di sua competenza, nonché su varie questioni relative al buon andamento delle Sezioni.
3. Alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale partecipa, di norma, almeno un membro del Collegio
sindacale, senza diritto di voto. L’assenza non influisce sulla validità delle riunioni e delle decisioni del
Comitato.
Art. 31
Compiti dei componenti del Comitato Esecutivo Nazionale
1. Il Vicesegretario Generale, con la collaborazione dell’Economo, redige il rendiconto mensile delle
entrate e delle uscite, la previsione ed il consuntivo annuale delle entrate e delle uscite, nonché il
rendiconto economico patrimoniale della Presidenza Nazionale.
2. Gli altri componenti possono essere incaricati dal Comitato Esecutivo Nazionale di svolgere
determinate funzioni o di curare particolari trattazioni.
CAPO V
Compiti del Segretario Generale, Vicesegretario Generale, Economo e Responsabile Amministrativo del
periodico “Fiamme Gialle”, Centro di Assistenza Legale e Pensionistica
Art. 32
Segretario Generale
1. Il Segretario Generale:
a. è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, ed é scelto tra i soci.
Se riveste la carica di Consigliere Nazionale ha diritto al voto;
b. dirige e coordina la struttura organizzativa della Presidenza Nazionale secondo le direttive del
Presidente;
c. firma, congiuntamente al Presidente Nazionale o al Vicepresidente Nazionale Vicario, i verbali
delle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale e, disgiuntamente, gli
atti di ordinaria gestione della Presidenza Nazionale, in assenza del Presidente Nazionale;
d. provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo
Nazionale;
e. sovraintende all’attività logistico-amministrativa;
f. fa parte del Consiglio di Amministrazione del periodico dell’Associazione “Fiamme Gialle”, quale
componente di diritto.
15
Art. 33
Vicesegretario Generale
1. Il Vicesegretario Generale:
a. è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, ed é scelto tra i soci.
Se riveste la carica di Consigliere Nazionale ha diritto al voto;
b. provvede:
 all’attività logistico-amministrativa della Presidenza Nazionale e del periodico dell’Associazione
“Fiamme Gialle”, avvalendosi della collaborazione rispettivamente dell’Economo e del
Responsabile Amministrativo del citato periodico, secondo i principi della buona
amministrazione;
 a quanto previsto dall’art. 31, comma1;
c. svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo, in assenza del
Segretario Generale;
d. cura la buona conservazione dell’archivio e dei beni della Presidenza Nazionale e del periodico
“Fiamme Gialle”.
Art. 34
Economo e Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme Gialle”
1. L’Economo della Presidenza Nazionale ed il Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme
Gialle”, nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, ciascuno per la parte
di competenza:
a. curano la tenuta delle scritture contabili;
b. provvedono al servizio di cassa e collaborano con il Vicesegretario Generale nella redazione del
rendiconto mensile delle entrate e delle uscite, della previsione annuale delle entrate e delle
uscite, del consuntivo annuale delle entrate e delle uscite nonché del rendiconto economicopatrimoniale
della Presidenza Nazionale e del periodico “Fiamme Gialle”;
c. custodiscono ed aggiornano gli inventari dei beni mobili ed immobili della Presidenza Nazionale e
del periodico “Fiamme Gialle”.
2. L’Economo della Presidenza Nazionale ed il Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme
Gialle” hanno facoltà, ciascuno, di tenere in cassa, per le esigenze correnti, una disponibilità non
superiore a quella autorizzata dal Comitato Esecutivo Nazionale o dal Consiglio di Amministrazione.
Gli importi eccedenti sono depositati in un istituto di credito o versati sul conto corrente postale,
secondo le indicazioni del Comitato Esecutivo Nazionale o del Consiglio di Amministrazione, con le
firme disgiunte del Presidente Nazionale e dell’Economo della Presidenza Nazionale o del
Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme Gialle”.
Art. 35
Centro di Assistenza Legale e Pensionistica
1. Il Centro di Assistenza Legale e Pensionistica ha compiti di informazione, consulenza ed assistenza
in materia pensionistica a favore degli associati in quiescenza.
2. Il responsabile del Centro, il cui incarico è gratuito:
a. è scelto tra professionisti di sicura competenza ed è nominato dal Consiglio Nazionale, su
proposta del Presidente Nazionale;
b. presenta, annualmente, al Consiglio Nazionale una relazione sull’attività svolta.
3. L’incarico, le condizioni del rapporto con gli associati in quiescenza, la durata, le cause ed i termini
dell’eventuale risoluzione del mandato sono regolati con apposita convenzione, approvata dal
Consiglio Nazionale.
4. I Consiglieri Nazionali di estrazione regionale possono istituire, nel territorio di competenza, analoga
attività attenendosi, compatibilmente, a quanto previsto nei precedenti commi 1, 2 e 3, informando la
Presidenza Nazionale.
16
CAPO VI
Collegio dei Sindaci
Art. 36
Sede e composizione
1. Il Collegio dei Sindaci ha sede presso la Presidenza Nazionale ed è composto da tre membri effettivi e
due supplenti che eleggono, nel loro ambito, il proprio Presidente. I Sindaci non possono ricoprire altre
cariche sociali.
Art. 37
Compiti
1. Il Collegio dei Sindaci:
a. ha il compito di verificare la regolarità delle registrazioni contabili e la corrispondenza della relativa
documentazione;
b. esegue, almeno una volta ogni trimestre, il controllo contabile amministrativo per accertare la
consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. L’esito del controllo è
riportato in un processo verbale che deve essere consegnato al Vicesegretario Generale;
c. presenta al Consiglio Nazionale una relazione sul consuntivo delle entrate e delle spese
dell’esercizio decorso, al termine di ogni esercizio finanziario;
d. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale ed uno dei componenti può
presenziare alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale come uditore.
2. Il Vicesegretario Generale comunica al Segretario Generale ed al Comitato Esecutivo Nazionale le
eventuali osservazioni fatte dal Collegio dei Sindaci, in sede di controllo.
CAPO VII
Collegio dei Probiviri
Art. 38
Sede e composizione
1. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la Presidenza Nazionale ed è composto da tre membri, che
eleggono, nel loro ambito, il Presidente. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali.
Art. 39
Compiti
1. Il Collegio dei Probiviri:
a. delibera, in ultima istanza, sul ricorso di cui all’art. 12, comma 2;
b. si pronuncia su qualsiasi questione che il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale o il
Comitato Esecutivo Nazionale deferiscono al suo parere.
2. La deliberazione ed il parere di cui al comma 1 devono essere espressi a maggioranza entro sessanta
giorni dalla loro ricezione e riportati in un processo verbale, firmato da tutti gli intervenuti.
3. La deliberazione di cui al comma 1, lettera a., deve essere notificata, per iscritto, all’interessato a cura
della Presidenza Nazionale.
4. Il Collegio dei Probiviri può visionare tutti i documenti sociali relativi alla trattazione sottoposta alla sua
valutazione, chiedendo agli organi centrali e periferici dell’Associazione che vengano esibiti. Può
invitare le parti a comparire per deporre, anche separatamente, sulla materia del contendere e
richiedere testimonianze e deposizioni che dovesse ritenere necessario assumere.
5. Uno dei componenti del Collegio dei Probiviri può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del
Consiglio Nazionale.
17
CAPO VIII
Sezione
Art. 40
Generalità ed organizzazione
1. La Sezione è l’organo periferico che realizza le finalità dell’Associazione.
2. L’istituzione della Sezione è approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale, il quale, durante la fase
costitutiva, nomina un Commissario avente le facoltà del Consiglio di Sezione.
3. L’identificazione della Sezione è determinata dalla sua intitolazione e dalla località ove ha sede.
4. La Sezione non può avere meno di quindici soci con diritto al voto.
5. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione; è il responsabile dell’organizzazione e del suo
funzionamento. E’ coadiuvato da un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza e che
assolve gli incarichi affidatigli.
6. Il territorio di competenza della Sezione corrisponde, in linea di massima, a quello del Comune ove è
ubicata e può estendersi a quelli limitrofi. Nelle grandi città, qualora il numero dei soci della Sezione
sia superiore a cinquecento, possono essere costituite altre Sezioni, previa autorizzazione del
Comitato Esecutivo Nazionale.
7. La Sezione può essere intitolata, previa approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale, ai caduti in
guerra, in servizio o decorati al valor militare o civile o che, comunque, si siano distinti per meriti
eccezionali, acquisiti nel corso del servizio svolto nella Guardia di Finanza o nell’Associazione.
8. La richiesta di costituzione di una Sezione può essere avanzata alla Presidenza Nazionale per il
tramite del Consigliere Nazionale di estrazione regionale competente per la Regione o gruppo di
Regioni, da almeno quindici aspiranti non ancora soci dell’Associazione, residenti nel Comune o
Comuni limitrofi ove la Sezione dovrebbe essere istituita.
9. In caso di scioglimento di una Sezione i soci della stessa potranno essere iscritti di diritto, a domanda,
ad altra Sezione secondo quanto previsto all’art. 4. La carica sociale eventualmente ricoperta presso
la disciolta Sezione, costituisce requisito valido ai fini della rieleggibilità.
Art. 41
Compiti
1. La Sezione, oltre a quanto previsto dall’art. 15, programma ed attua le sue iniziative nel rispetto dello
Statuto.
2. Il programma annuale di Sezione, in ogni caso, comprende le iniziative e le attività di rilievo, tra le
quali assumono particolare importanza quelle indicate all’art. 2, lett. i., l. ed m., nonché quelle emerse
nel corso delle riunioni indette dal competente Consigliere Nazionale di estrazione regionale.
3. La Sezione deve corrispondere, per motivi d’ufficio, direttamente con gli organi centrali
dell’Associazione, informando, per conoscenza, nei casi previsti dallo Statuto ed in quelli più rilevanti,
il Vicepresidente Nazionale ed il Consigliere Nazionale di estrazione regionale, salvo i necessari ed
opportuni contatti con i competenti Comandi territoriali della Guardia di Finanza.
4. La Sezione tiene aggiornati il registro o schedario dei soci ed il giornale di cassa, dove sono registrati
tutti i fatti contabili, l’inventario dei beni in dotazione, il registro di protocollo, il raccoglitore dei verbali
e quelli della previsione delle entrate e delle uscite, nonché del consuntivo delle entrate e delle spese.
18
Art. 42
Consiglio di Sezione
1. Il Consiglio di Sezione:
a. esercita, su delega dell’Assemblea dei soci, la potestà deliberante in sede periferica;
b. sovrintende all’andamento generale della Sezione;
c. approva il programma annuale delle attività della Sezione e fissa i criteri ai quali occorre attenersi
per la gestione della stessa;
d. è l’organo che regola la vita della Sezione ed autorizza le spese che eccedono l’ordinaria
amministrazione.
2. Il Consiglio di Sezione è composto da:
a. il Presidente ed il Vicepresidente della Sezione;
b. un Consigliere ogni quindici soci, con un minimo di due ed un massimo di dieci.
3. Il Consiglio di Sezione:
a. è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno ed ogni qualvolta si renda necessario;
b. predispone il programma delle attività sociali, compatibilmente con le prevedibili risorse finanziarie
disponibili, la previsione delle entrate e delle uscite, il consuntivo delle entrate e delle uscite
nonché il rendiconto economico-patrimoniale;
c. può stabilire di richiedere ai soci contributi aggiuntivi, rispetto alla quota sociale, qualora si renda
necessario sostenere spese impreviste e/o straordinarie.
4. Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri svolgono funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti
organi centrali e, per quanto possibile, con l’osservanza delle medesime norme.
Art. 43
Comitato Esecutivo di Sezione
1. Nella Sezione, con almeno cinquecento soci, può essere costituito, in seguito a deliberazione del
Consiglio di Sezione, un Comitato Esecutivo di Sezione composto dal Presidente, Vicepresidente,
Segretario e quattro membri del Consiglio di Sezione, con compiti e funzionamento analoghi, per
quanto possibile, a quelli del Comitato Esecutivo Nazionale. Il Comitato si riunisce ogni volta si renda
necessario.
Art. 44
Nucleo
1. Il Nucleo raccoglie un numero di soci, di massima, non inferiore ad otto. Esso prende la
denominazione del Comune nel quale è costituito e, di norma, fa parte della Sezione ubicata nel
Comune più vicino, dalla quale dipende ai fini gestionali e patrimoniali.
2. L’istituzione di un Nucleo è disposta, per validi motivi, dal Consiglio di Sezione e deve essere ratificata
dal Comitato Esecutivo Nazionale.
3. Il Nucleo, che può avere una sede propria, è retto da un fiduciario nominato dal Consiglio di Sezione.
Egli è il tramite tra il Presidente di Sezione ed i soci del Nucleo e può partecipare alle riunioni del
Consiglio.
4. Il Consiglio di Sezione, per gravi motivi, può deliberare lo scioglimento del Nucleo da sottoporre a
ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale che ne determina anche la decorrenza.
Art. 45
Verbali di riunione
1. I verbali delle riunioni del Consiglio di Sezione e del Comitato Esecutivo di Sezione, se costituito,
sono firmati dal Presidente e dal Segretario della Sezione e trasmessi, in copia, al Comitato Esecutivo
Nazionale e, per notizia, al Consigliere Nazionale di estrazione regionale, entro trenta giorni.
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Art. 46
Nomina e compiti del Segretario e dell’Economo della Sezione
1. Il Segretario e l’Economo della Sezione sono nominati, su proposta del Presidente della Sezione, dal
Consiglio di Sezione. I compiti connessi possono essere svolti da qualsiasi socio, il quale, se non
Consigliere, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
2. Il Segretario della Sezione svolge, per quanto possibile, compiti analoghi a quelli previsti per il
Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale (artt. 32 e 33).
3. L’Economo della Sezione:
a. svolge, per quanto possibile, compiti analoghi a quelli previsti per l’Economo della Presidenza
Nazionale (art. 34);
b. ha facoltà di tenere in cassa, per esigenze correnti, una disponibilità non superiore a quella
autorizzata dal Comitato Esecutivo Nazionale. Gli importi eccedenti sono depositati su un conto
corrente o libretto bancario o postale, con le firme disgiunte del Presidente della Sezione e
dell’Economo.
Art. 47
Collegio dei Sindaci
1. I tre sindaci effettivi ed i due supplenti svolgono funzioni analoghe a quelle del corrispondente organo
centrale e le esplicano, per quanto possibile, con l’osservanza delle medesime norme.
CAPO IX
Cariche onorarie
Art. 48
Procedimento di nomina
1. Il Presidente Nazionale, i Vicepresidenti Nazionali ed i Consiglieri Nazionali Onorari sono nominati dal
Consiglio Nazionale. I Presidenti di Sezione Onorari sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale.
2. Per la nomina alla carica onoraria è richiesto l’esercizio della funzione per almeno un mandato.
3. La proposta per la nomina a Presidente Nazionale, Vicepresidente Nazionale e Consigliere Nazionale
Onorario può essere avanzata da qualsiasi socio che rivesta una carica sociale centrale; quella per la
nomina a Presidente di Sezione Onorario da un singolo socio, con l’approvazione del competente
Consiglio di Sezione. Le proposte debbono adeguatamente essere motivate.
TITOLO IV
Disposizioni finanziarie
CAPO I
Patrimonio
Art. 49
Patrimonio dell’Associazione
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile o immobile nonché da ogni titolo, diritto
o valore a contenuto patrimoniale, di cui la Presidenza Nazionale sia intestataria.
2. I beni, titoli, diritti o valori di cui al comma 1, intestati ad ogni singola Sezione, costituiscono il
patrimonio della stessa.
3. Il patrimonio ed i mezzi finanziari della Presidenza Nazionale e di ogni Sezione sono destinati
esclusivamente ad assicurare l’esercizio delle attività statutarie.
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4. In caso di scioglimento di una Sezione, il relativo patrimonio residuo sarà devoluto alla Presidenza
Nazionale. In caso di estinzione dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto al Fondo Assistenza
Finanzieri ovvero ad altra associazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità
secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale o, in mancanza, secondo le disposizioni del
Codice Civile.
CAPO II
Disponibilità finanziarie
Art. 50
Entrate
1. Le entrate dell’Associazione sono ordinarie e straordinarie.
2. Le entrate ordinarie sono costituite dalle rendite patrimoniali e dalle quote associative dei soci, nella
misura minima, stabilita anno per anno, dal Consiglio Nazionale o, superiore, dal Consiglio di Sezione.
3. La Sezione è tenuta a versare alla Presidenza Nazionale, per ogni socio iscritto, una somma
determinata dal Consiglio Nazionale, a titolo di contributo spese per l’assolvimento, a livello centrale,
dei fini istituzionali.
4. Le entrate straordinarie sono costituite dalle donazioni volontarie del personale in servizio della
Guardia di Finanza, nonché da contributi, lasciti e donazioni da parte dello Stato, enti e privati.
CAPO III
Esercizio finanziario
Art. 51
Inizio e termine dell’esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di
ciascun anno.
Art. 52
Documenti contabili
1. I documenti contabili della Presidenza Nazionale e della Sezione sono costituiti da:
a. previsione annuale delle entrate e delle uscite;
b. consuntivo annuale delle entrate e delle uscite;
c. rendiconto economico-patrimoniale;
d. giornale di cassa;
e. libro degli inventari.
La Presidenza Nazionale redige, inoltre, il rendiconto mensile delle entrate e delle uscite.
2. La previsione annuale delle entrate e delle uscite della Presidenza Nazionale, comprensiva di quella
concernente il periodico “Fiamme Gialle”, per l’esercizio finanziario, è predisposta dal Comitato
Esecutivo Nazionale e dal Consiglio di Amministrazione del periodico “Fiamme Gialle”, di norma, nel
mese di gennaio ed approvata dal Consiglio Nazionale entro il mese di marzo. La Presidenza
Nazionale, fino all’approvazione del Consiglio Nazionale, può impiegare, per ciascun mese del nuovo
esercizio finanziario, un dodicesimo degli importi previsti su ciascun capitolo della previsione delle
entrate e delle uscite, approvata per l’anno precedente.
3. Il rendiconto mensile delle entrate e delle uscite della Presidenza Nazionale, predisposto dal
Vicesegretario Generale con la collaborazione dell’Economo, è approvato dal Comitato Esecutivo
Nazionale o dal Consiglio Nazionale.
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4. Il consuntivo annuale delle entrate e delle uscite nonché il rendiconto economico-patrimoniale della
Presidenza Nazionale è predisposto dal Comitato Esecutivo Nazionale e dal Consiglio di
Amministrazione del periodico “Fiamme Gialle”. Tali documenti, corredati della relazione del Collegio
dei Sindaci, sono approvati dal Consiglio Nazionale entro il successivo mese di marzo.
5. Un esemplare del consuntivo annuale delle entrate e delle uscite, nonché del rendiconto economicopatrimoniale,
corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, approvato dal Consiglio Nazionale, è
trasmesso in visione, per conoscenza, entro un mese dall’approvazione, al Comando Generale della
Guardia di Finanza e pubblicato sul periodico “Fiamme Gialle”.
6. I documenti contabili della Sezione, di cui al comma 1, lettere a. e b., sono trasmessi, entro un mese,
dall’approvazione del Consiglio di Sezione, al Comitato Esecutivo Nazionale per la ratifica ed, in copia,
al Consigliere Nazionale competente.
7. La Presidenza Nazionale e la Sezione, ciascuna nel proprio ambito, hanno autonomia decisionale,
gestionale e patrimoniale, nel rispetto delle specifiche norme civilistiche e fiscali vigenti.
TITOLO V
Insegne, tenuta di rappresentanza e periodico
CAPO I
Insegne
Art. 53
Bandiera e Medagliere
1. La Presidenza Nazionale e la Sezione hanno in dotazione la Bandiera Nazionale, simbolo dello Stato.
La Sezione può avere, altresì, un Labaro, su determinazione del Consiglio Nazionale.
2. La Presidenza Nazionale ha in custodia il Medagliere fregiato dei distintivi di tutte le ricompense e
medaglie al valor militare e civile concesse alla Bandiera della Guardia di Finanza e ai singoli
appartenenti al Corpo.
3. Le Bandiere ed il Medagliere hanno le seguenti caratteristiche:
a. la Bandiera della Presidenza Nazionale:
- è costituita da un drappo di seta tricolore di centimetri cento per centocinquanta e da un nastro
azzurro di centimetri otto per settanta e coda con frangia dorata di centimetri tre, che porta la
scritta “Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia”. Le lettere sono ricamate in oro e sono alte
centimetri tre;
- poggia su un’asta di metallo cromato, snodata con canna di millimetri venticinque, completa di
lancia con al centro il fregio del Corpo. L’altezza complessiva dell’asta è di circa tre metri;
b. la Bandiera della Sezione è analoga a quella di cui alla lettera a., fatta eccezione per la scritta sul
nastro azzurro, che è la seguente: “Ass. Naz. Finanzieri d’Italia - Sezione di__________” (Comune
ove ha sede sociale la Sezione);
c. il Medagliere:
- è costituito da un drappo di seta azzurra di centimetri sessanta per ottanta. Il tessuto è doppio con
frangia dorata alla base alta centimetri otto. In esso è ricamato il fregio del Corpo alto centimetri
venticinque circa e porta la scritta “Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia”. Il fregio del Corpo e
la scritta vanno posti alla base del drappo;
- poggia su un’asta di metallo cromato, alta due metri e dieci centimetri, con canna di millimetri
trenta; è completa di lancia che riproduce il fregio del Corpo.
4. Il Medagliere, la Bandiera e il Labaro intervengono, nei casi previsti, alle cerimonie ufficiali con alfiere
e scorta d’onore.
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5. Il Medagliere partecipa, in particolare, alle manifestazioni commemorative, celebrative e simili a
carattere nazionale, indicate dalle autorità competenti.
6. La Bandiera della Sezione, o il Labaro, partecipa alle altre manifestazioni a carattere locale comprese
anche le cerimonie funebri degli associati, con nastro a lutto.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, l’alfiere e la scorta indossano, se possibile, la camicia bianca e l’abito
intero scuro con i segni distintivi previsti.
8. Nei viaggi di trasferimento e durante le soste, sia la Bandiera Nazionale che il Medagliere, rinchiusi
nell’apposita custodia, sono vigilati, a turno, dall’alfiere e dalla scorta, se non è possibile custodirli in
luoghi sicuri.
9. Al Medagliere e alla Bandiera Nazionale sono dovuti gli onori individuali e collettivi previsti dal
Regolamento sul servizio territoriale e di presidio.
CAPO II
Tenuta di rappresentanza
Art. 54
Tenuta di rappresentanza
1. La tenuta di rappresentanza costituisce l’insieme organico dei capi di vestiario ed accessori, approvati
dal Consiglio Nazionale, che i soci indossano allorché partecipano alle manifestazioni ufficiali o a
specifiche attività istituzionali.
2. La Presidenza Nazionale informa il Comando Generale della Guardia di Finanza sulle deliberazioni di
cui al comma 1.
CAPO III
Periodico dell’Associazione
Art. 55
Periodico “Fiamme Gialle”
1. Il periodico “Fiamme Gialle” è l’organo ufficiale dell’Associazione ed è edito dalla Presidenza
Nazionale, in conformità alle disposizioni della legge sull’editoria 8 febbraio 1948, n. 47, e successive
modificazioni.
2. Lo stesso provvede alla diffusione di articoli di carattere culturale, militare, giuridico, pensionistico,
storico, letterario e sportivo, nonché di tutte le notizie ed informazioni utili a far conoscere ai soci la vita
dell’Associazione. E’ aperto alla collaborazione di tutti i soci, per il dibattito di problemi o di situazioni di
interesse generale.
3. La ricezione del giornale è strettamente connessa alla qualità di socio.
4. Il giornale, di norma, ha periodicità mensile fatte salve circostanze e situazioni particolari che
richiedano di ridurne il numero da pubblicare.
5. Il periodico è dotato di autonomia organizzativa, gestionale e amministrativa.
6. Gli organi del periodico sono nominati ogni cinque anni, a seguito del rinnovo delle cariche sociali
centrali dell’Associazione, e sono i seguenti:
a. Direttore Responsabile;
b. Consiglio di Amministrazione;
c. Comitato di Redazione;
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d. Collegio dei Sindaci.
7. La carica di Direttore Responsabile compete al Presidente Nazionale e, in caso di rinuncia, ad altro
socio dell’Associazione, nominato a maggioranza dal Consiglio Nazionale. Egli svolge i compiti
previsti, per la carica, dalle vigenti disposizioni sulla stampa e l’editoria.
8. Il Consiglio di Amministrazione:
a. è composto da cinque membri, di cui tre di diritto: il Presidente Nazionale, il Segretario Generale e
il Vicesegretario Generale e due nominati dal Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore
Responsabile;
b. predispone, per l’approvazione del Consiglio Nazionale, la previsione annuale delle entrate e delle
uscite, il consuntivo annuale delle entrate e delle uscite nonché il rendiconto economicopatrimoniale.
9. Il Comitato di Redazione è composto da sette membri: di cui quattro di diritto - il Vicepresidente
Nazionale Vicario, i due Vicepresidenti Nazionali ed il Segretario Generale - e tre Consiglieri Nazionali,
nominati dal Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Responsabile.
10. Il Comitato di Redazione è l’organo consultivo della direzione e redazione del periodico “Fiamme
Gialle”. Esso si riunisce almeno due volte all’anno e ogni qualvolta necessario. Ha il compito di
esprimere pareri ed orientamenti di carattere generale in merito alla miglior veste tipografica, alla
pubblicazione ed ai contenuti degli articoli di cui al comma 2, nonché alla diffusione di notizie e
comunicazioni di interesse dell’Associazione.
11. Il periodico “Fiamme Gialle” riceve, annualmente, dalla Presidenza Nazionale una somma a titolo di
contributo spese per la sua pubblicazione e spedizione, determinata dal Consiglio Nazionale su
proposta del Consiglio di Amministrazione dello stesso periodico.
12. Il Collegio dei Sindaci di cui all’art. 36 svolge gli stessi compiti previsti dall’art. 37 anche nei confronti
del periodico “Fiamme Gialle”.
TITOLO VI
Elezioni
CAPO I
Generalità
Art. 56
Elezioni delle cariche sociali
1. Le elezioni per la nomina ed il rinnovo delle cariche sociali, sia centrali che periferiche, si svolgono
ogni cinque anni.
2. I candidati alle seguenti cariche, sono eletti, su base nazionale, da tutti i soci aventi diritto al voto:
a. Presidente Nazionale;
b. Vicepresidente Nazionale Vicario;
c. tre Consiglieri Nazionali di cui all’art. 25, lettera f.;
d. Sindaci effettivi e supplenti;
e. Probiviri.
3. I candidati Vicepresidenti Nazionali per l’Italia settentrionale e per l’Italia centro-meridionale ed i
candidati Consiglieri Nazionali per le Regioni, tutti con residenza in uno dei Comuni ricompresi nella
corrispondente area geografica, sono eletti dai soci, aventi diritto al voto, iscritti nelle Sezioni ubicate
nella predetta area.
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4. I candidati alle seguenti cariche sociali periferiche:
a. Presidente;
b. Vicepresidente;
c. Consiglieri;
d. Sindaci effettivi e supplenti,
tutti con residenza nel territorio di competenza della Sezione di appartenenza, sono eletti dai soci
aventi diritto al voto iscritti alla stessa Sezione.
Art. 57
Requisiti dei candidati alle cariche sociali
1. I candidati alle cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di competenza, prestigio ed
autorità, maturati nella vita militare o in quella civile e non devono aver demeritato nei confronti della
Guardia di Finanza e dell’Associazione.
2. Alla valutazione della sussistenza dei requisiti provvedono il Comitato Esecutivo Nazionale, per le
cariche centrali, ed il Consiglio di Sezione, per quelle periferiche.
CAPO II
Elezioni degli organi centrali
Art. 58
Inizio della procedura
1. La data di effettuazione, a livello nazionale, dell’elezione degli organi centrali è deliberata dal Consiglio
Nazionale e comunicata alle Sezioni a cura della Presidenza Nazionale, almeno centocinquanta giorni
prima.
2. La data di diramazione del provvedimento con cui si indicono le elezioni e se ne determinano le
modalità di esecuzione segna l’inizio ufficiale della procedura.
Art. 59
Candidati
1. I soci aventi diritto al voto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 57 ed in regola con il tesseramento,
che aspirano ad essere eletti ad una carica sociale centrale, debbono far pervenire alla Sezione di
appartenenza, entro il termine di trenta giorni dall’inizio della procedura, una domanda in carta
semplice, corredata da un foglio notizie personali, conforme al modello predisposto dalla Presidenza
Nazionale.
2. Non possono presentarsi candidature per più di una carica.
3. La domanda, indirizzata alla Presidenza Nazionale, deve essere trasmessa, in plico raccomandato,
tramite la Sezione di appartenenza, con il parere non vincolante del Consiglio di Sezione, entro
quarantacinque giorni dall’inizio della procedura.
Art. 60
Operazioni preliminari
1. Le domande che pervengono alla Presidenza Nazionale sono prese in consegna dal Comitato
Esecutivo Nazionale che, accertatane la regolarità formale, provvede a raggrupparle negli otto
seguenti elenchi:
a. n. 1: candidati a Presidente Nazionale;
b. n. 2: candidati a Vicepresidente Nazionale Vicario;
c. n. 3: candidati a Vicepresidente Nazionale per l’Italia settentrionale;
d. n. 4: candidati a Vicepresidente Nazionale per l’Italia centro-meridionale;
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e. n. 5: candidati a Consigliere Nazionale di estrazione regionale per ciascuna o per gruppi di
Regioni;
f. n. 6: candidati a Consigliere Nazionale con residenza a Roma;
g. n. 7: candidati al Collegio dei Sindaci;
h. n. 8: candidati al Collegio dei Probiviri.
Art. 61
Numero dei candidati
1. Il numero dei candidati per ciascuna carica sociale da eleggere non deve essere inferiore al doppio.
2. Per i candidati alla carica per la quale manchino o siano insufficienti le domande di aspiranti, la
designazione sarà fatta dal Consiglio Nazionale, previo gradimento degli interessati. Qualora non sia
possibile raggiungere il numero dei candidati di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale, in deroga alla
previsione di cui all’art. 16, comma 1, può autorizzare la candidatura del socio che abbia già ricoperto
la stessa carica per due mandati consecutivi.
Art. 62
Iscrizione dei candidati nella scheda di votazione
1. L’iscrizione dei candidati nella scheda di votazione è sottoposta all’approvazione del Consiglio
Nazionale che, a tal fine, si riunisce entro novanta giorni dalla data di inizio della procedura.
Art. 63
Formazione della scheda di votazione
1. In base alle decisioni del Consiglio Nazionale, la Presidenza Nazionale predispone la scheda di
votazione che, nella sua veste definitiva, sarà sottoposta all’approvazione del Comitato Esecutivo
Nazionale.
2. Nei singoli quadri, corrispondenti alle varie cariche da eleggere, i candidati sono iscritti in ordine
alfabetico sillabico (cognome e nome).
Art. 64
Spedizione della scheda di votazione
1. La Presidenza Nazionale provvederà a far pervenire il numero necessario di schede di votazione alle
singole Sezioni, non meno di trenta giorni prima della data delle elezioni.
Art. 65
Elenco dei soci che hanno diritto al voto
1. Entro quarantacinque giorni dall’inizio della procedura, la Sezione predispone, in triplice esemplare, un
elenco dei soci che hanno diritto al voto.
2. Un esemplare è inviato alla Presidenza Nazionale nello stesso plico di cui all’art. 59, comma 3.
3. Gli altri due esemplari sono consegnati il giorno delle elezioni alla presidenza del seggio, che se ne
avvale per l’accertamento dell’identità dei soci che si presentano a votare.
Art. 66
Convocazione dei soci
1. Gli avvisi di convocazione sono diramati ai soci, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, di
norma: a mano, previa attestazione di ricevuta; per posta, previa timbratura su apposito elenco da
parte dell’incaricato dell’ufficio postale; per fax o per posta elettronica a cura della Sezione.
2. In calce all’avviso è predisposta la delega, nell’eventualità che il titolare non possa intervenire
personalmente. In tal caso la delega deve essere completata e sottoscritta dal delegante e
consegnata ad un altro socio di sua fiducia avente diritto di voto.
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Art. 67
Svolgimento delle elezioni
1. Le operazioni si svolgeranno nel giorno, nelle ore e con le modalità precisate dalla Presidenza
Nazionale.
2. Il Consiglio di Sezione nomina il Presidente, i due Scrutatori ed il Segretario del seggio ed,
eventualmente, un Vicepresidente. Esplicate le formalità di rito, si dà inizio alle operazioni di voto. Le
funzioni di componente del seggio non possono essere assunte dai candidati.
3. Per essere ammesso a votare il socio deve documentare la propria identità.
4. Qualora il socio non abbia ricevuto o abbia smarrito l’avviso di convocazione può essere ugualmente
ammesso a votare, con autorizzazione del Presidente del seggio, previo controllo del suo nominativo
sull’elenco dei soci.
5. Qualora un socio abbia regolarizzato la propria posizione ai fini del tesseramento dopo l’invio
dell’elenco di cui all’art. 65, può essere ammesso al voto con autorizzazione del Presidente del seggio
che provvede ad aggiungerlo all’elenco.
6. Il socio delegato a rappresentare altri soci, deve esibire il relativo avviso di convocazione, con la
delega completata e firmata dal delegante.
7. Sono consentite deleghe nel numero massimo di due per ciascun socio delegato.
8. Per ciascun votante è consegnata una scheda di votazione che, in caso di errore, può essere, a
richiesta dell’interessato, sostituita, previa distruzione.
9. Le schede di votazione fornite dalla Presidenza Nazionale sono soggette a stretto rendiconto e,
pertanto, quelle non utilizzate debbono essere restituite.
Art. 68
Operazioni di scrutinio
1. Terminate le votazioni, si dà subito inizio, in seduta aperta a tutti i soci, alle operazioni di scrutinio che
si concludono con la redazione, in duplice esemplare, del processo verbale per la costituzione del
seggio, che contiene anche i risultati dello scrutinio.
2. Al processo verbale è allegato l’elenco dei soci di cui all’art. 65, completato con le annotazioni e le
firme richieste dallo stampato.
Art. 69
Trasmissione degli atti
1. Le schede di votazione, raccolte in un plico, debitamente sigillato e controfirmato dal Presidente del
seggio, vengono date in consegna, unitamente ad un esemplare del processo verbale per la
costituzione del seggio, al Presidente della Sezione che le conserverà nell’archivio a disposizione
della Presidenza Nazionale per eventuali controlli, fino alle successive elezioni.
2. Il secondo esemplare del suddetto processo verbale, con allegato l’elenco dei soci di cui all’art. 68,
comma 2, è spedito entro ventiquattro ore, in plico raccomandato, alla Presidenza Nazionale,
unitamente alle schede di votazione non utilizzate.
Art. 70
Scrutinio finale in sede centrale
1. Il Comitato Esecutivo Nazionale procede allo scrutinio finale in base alle risultanze dei processi verbali
per la costituzione del seggio e degli annessi elenchi dei soci.
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2. Nei casi dubbi, richiede alla Sezione interessata il plico di cui all’art. 69, contenente le schede di
votazione, per il controllo.
3. Le operazioni di scrutinio del Comitato Esecutivo Nazionale sono completate entro trenta giorni dalla
data delle elezioni.
4. I risultati finali sono verbalizzati dal Comitato Esecutivo Nazionale e sono resi noti con un documento
con il quale vengono proclamati i nuovi eletti.
5. A parità di voti viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione e, in
subordine, quello che ha ricoperto, in ordine di precedenza, cariche sociali centrali e/o periferiche.
Art. 71
Passaggio dei poteri
1. Dalla data di proclamazione dei nuovi eletti, gli organi sociali centrali in carica decadono dalle loro
funzioni.
2. Il Presidente Nazionale uscente aggiorna il subentrante sulle problematiche di rilievo per
l’Associazione.
3. Il Segretario Generale uscente assicura la continuità di funzionamento della Presidenza Nazionale fino
alla prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale.
CAPO III
Elezioni degli organi periferici
Art. 72
Convocazione dei soci
1. L’elezione delle cariche sociali della Sezione deve essere effettuata prima della scadenza del
mandato, salvo particolari circostanze che sono preventivamente sottoposte alla valutazione del
Comitato Esecutivo Nazionale.
2. La data di effettuazione delle elezioni, deliberata dal Consiglio di Sezione è, di norma, comunicata ai
soci almeno centocinquanta giorni prima della data di scadenza del mandato, dandone notizia alla
Presidenza Nazionale.
3. Gli avvisi di convocazione sono diramati ai singoli soci aventi diritto al voto a mano, per posta, per fax
o per posta elettronica con almeno trenta giorni di anticipo.
Art. 73
Candidati e formazione della scheda di votazione
1. Per la Sezione con più di quaranta soci con diritto al voto la candidatura può essere avanzata per una
sola carica.
2. Il numero dei candidati da iscrivere sulla scheda di votazione non deve essere inferiore al doppio dei
candidati da eleggere, se il numero dei soci aventi diritto al voto lo consente.
3. Per i candidati alle cariche per le quali manchino o siano insufficienti le domande degli aspiranti la
designazione sarà fatta dal Consiglio di Sezione, previo gradimento degli interessati. Qualora non sia
possibile raggiungere il numero dei candidati di cui al comma 2, il Comitato Esecutivo Nazionale, in
deroga alla previsione di cui all’art. 16, comma 1, può autorizzare la candidatura del socio che abbia
già ricoperto la stessa carica per due mandati consecutivi.
4. La formazione delle schede di votazione è deliberata dal Consiglio di Sezione. I candidati sono iscritti
in ordine alfabetico sillabico (cognome e nome).
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Art. 74
Elezioni, scrutinio, comunicazioni
1. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei Capi I e II del presente Titolo.
Art. 75
Proclamazione dei nuovi eletti
1. Il processo verbale per la costituzione del seggio, che contiene anche i risultati dello scrutinio, ha
valore di proclamazione dei nuovi eletti, che entrano pertanto in funzione dal giorno successivo.
2. I risultati sono ratificati dal Comitato Esecutivo Nazionale.
TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie
CAPO I
Disposizioni finali
Art. 76
Scioglimento dell’Associazione
1. Il Consiglio Nazionale, qualora constati l’impossibilità di conseguire gli scopi sociali, sentita l’Autorità
Tutoria, indice un referendum per proporre l’eventuale scioglimento dell’Associazione. La conseguente
destinazione del patrimonio sociale sarà devoluta ai sensi dell’art. 49, comma 4.
2. La relativa deliberazione dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci
aventi diritto al voto.
Art. 77
Modifiche allo Statuto
1. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione sono proposte da un terzo dei componenti il Consiglio
Nazionale o dei soci aventi diritto al voto e sono deliberate dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti.
CAPO II
Disposizioni transitorie
Art. 78
Deroghe
1. La nuova composizione del Consiglio di Sezione entra in vigore all’atto del rinnovo delle cariche sociali
periferiche.
Art. 79
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data del Decreto di approvazione.